Descrizione
AVVISO PUBBLICO
MISURE DI SOSTEGNO ALLA NATALITA’
ANNUALITA’ 2024
OGGETTO
La Regione Lazio con deliberazione n. 249 del 17 Aprile 2024, ha assegnato ai “piccolissimi
comuni” del Lazio, ovvero quelli con popolazione fino a 2.000 abitanti delle risorse ai fini
dell’erogazione di contributi, una tantum, a sostegno della natalità e della genitorialità.
L’intervento si inquadra nell’ambito della legge regionale n.9/2020, artt.2, comma 4 e 7,
comma 2, nonché del “Piano triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni annualità
2022/2024”.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Possono inoltrare la richiesta di contributo:
- I nuclei familiari residenti nei “piccolissimi comuni” del Lazio, nei quali siano presenti
figli minori di età inferiore a tre anni, o nei quali si verifichino nascite entro il 31 dicembre
2024;
- I nuclei familiari nelle condizioni indicate al punto precedente, che trasferiscano la
propria residenza in un “piccolissimo comune”.
In entrambi i casi, i nuclei familiari beneficiari dovranno mantenere il requisito della residenza
e della dimora abituale per i cinque anni successivi all’attribuzione del beneficio; e che, in caso
di accertato venir meno del requisito, procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle
somme già erogate.
Il beneficio è materialmente erogato ai genitori (o al genitore in caso di nuclei monoparentali),
che siano entrambi in possesso dei seguenti requisiti:
a.residenza in un “piccolissimo comune” della Regione Lazio, ovvero, trasferimento della
propria residenza in uno di detti comuni;
b. cittadinanza italiana, dei Paesi dell’UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno
(permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 deldecreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, dicui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’art. 17 del Decretolegislativo n. 30/2007). Ai fini del beneficio, gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n.251) sono equiparati ai cittadini italiani;
c. ISEE ordinario o corrente del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente, non superiore a euro 30.000,00;
Entro i termini sopra indicati dovranno essere presentati a pena di esclusione:
1. Schema di domanda debitamente compilato e sottoscritto;
2. Copia attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad euro 30.000,00;
4. Copia documento di identità e del codice fiscale;
Per ulteriori informazioni: Tel. 0771598013 - Int. 6
LE DOMANDE INCOMPLETE E/O NON FIRMATE O PERVENUTE OLTRE I TERMINI
INDICATI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.
In caso di dichiarazione non veritiera, il soggetto interessato decade dal beneficio ed è tenuto
all’eventuale restituzione di quanto indebitamente percepito. Resta ferma l’applicazione delle
norme penali vigenti nel caso di dichiarazione non veritiera, la fattispecie sarà segnalata
all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
- falsità materiale ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui
(art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).